A tutte le Associazioni affiliate
In relazione al Decreto Legislativo n.204/2010 si invia in allegato un'informativa che indica tutti i punti relativi al Soft Air.
Il Decreto è composto da otto articoli. Il quinto è quello che riguarda il Soft Air. Si allega il testo completo invitando tutte le Associazioni a scaricarlo e conservarlo in archivio.
Si ricorda che dal 1° luglio scorso l'unica modifica entrata in vigore è quella relativa alla denominazione delle asg che da "armi giocattolo" sono ufficialmente denominate "strumenti". Tutte le altre modifiche indicate nel testo del Decreto non sono ancora state attuate: sarà nostra cura comunicarvi la data di entrata in vigore.
Come specificato nell'informativa rimangono valide le precedenti disposizioni in materia di tappo rosso.
I Responsabili regionali sono pregati di controllare che tutte le Associazioni abbiano ricevuto e recepito l'informativa.
Ringrazio tutti per la collaborazione e resto a disposizione per chiarimenti ed informazioni.
Elisabetta Salvucci
Segreteria Nazionale ASNWG
Promemoria per l’entrata in vigore del D.Lgs.26/10/10 n.204
Il Direttivo Nazionale ASNWG ricorda a tutti gli iscritti che a breve
entreranno in vigore le novità normative riguardanti specificamente il Soft-
Air, previste dal D.Lgs. 204/2010.
In via riassuntiva riproponiamo brevemente le parti salienti del citato testo di legge,
che ci riguardano da vicino.
A) Le nostre repliche giocattolo sono denominate ufficialmente “strumenti
per il soft-air”.
B) Ogni giocatore di softair ha l’obbligo del “porto giustificato” durante il
trasporto dello “strumento”. Per cui senza un giustificato motivo, (come ad
es. recarsi ad una manifestazione, un allenamento, oppure a far riparare la
replica), non sarà possibile portare all’esterno della propria abitazione alcuno
“strumento” per il soft-air. L’asg, alias strumento, dovrà quindi essere
trasportata nel bagagliaio, in un’apposita custodia, e il possessore dovrà avere
al seguito la tessera della propria associazione. In mancanza e/o in aggiunta
avrà le tessere ASNWG e ACSI dalle quali risulterà come praticante la disciplina
sportiva del soft-air.
C) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno essere venduti/acquistati
da soggetti con meno di anni 16.
D) Gli “strumenti per il soft-air” potranno sparare soltanto pallini dal
colore “vivo”. Quindi, sicuramente, data la loro alta visibilità i BB di colore
bianco potranno essere validamente utilizzati. Lo stesso non può dirsi circa
quelli “a bassa visibilità” di colore marrone o nero.
E) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno avere potenza superiore ad
1 Joule, misurato ad un metro dal vivo di volata. In ambito ASNWG,
comunque, resterà in vigore la più restrittiva regola fino ad oggi utilizzata; vale
a dire: non oltre 0.99 Joule misurati direttamente al vivo di volata.
F) Tutti gli “strumenti per il soft-air” dovranno avere obbligatoriamente i
primi 3 cm. della canna esterna (o comunque della parte anteriore ove
la canna non fosse sporgente) colorate in colore rosso. A questo
proposito Vi informiamo che i giocatori che si presenteranno a Manifestazioni
Ufficiali ASNWG senza avere la volata dipinta di colore rosso, non potranno
usarla.
G) Gli “strumenti per il soft-air” sono sottoposti a spese dell’interessato, a
verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e
riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’Interno. Con decreto
del Ministro dell’Interno saranno definite le norme di attuazione del
presente comma. Questa norma non specifica, rimandando tutto ad un futuro
regolamento da emanare, se sia onere del singolo proprietario o (più
verosimilmente) dell’importatore/venditore procurarsi detta certificazione. Non
viene ad oggi nemmeno specificato se la norma abbia o meno carattere
retroattivo (non dovrebbe) e sia quindi applicabile, non solo alle repliche d’ora
in poi acquistate, ma anche a quelle già in nostro possesso.
In alcune Regioni le Autorità, (Polizia di Stato, Questure, Prefetture, Uffici del Governo
delle Regioni Autonome, Guardia di Finanza, Carabinieri), già da qualche mese,
pretendono il rispetto di detta normativa. Da venerdì 1° Luglio u.s. in realtà è entrato
in vigore solo il punto A. Le altre modifiche, introdotte con il D.Lgs.204/2010, non
entreranno in vigore fino a quando non sarà emanato, con decreto del Ministro
dell’Interno, l’apposito regolamento attuativo che dovrà definire le esatte modalità di
applicazione concreta del comma 5 del D.Lgs.204/2010. Nel frattempo resta in vigore
il precedente e ben conosciuto impianto normativo. Resta altresì valida la
giurisprudenza in materia di tappo rosso e simili su cui richiamiamo la vs. attenzione,
contando sul senso civico di tutti i soci, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli
sanzioni.
Nel caso qualsiasi Associazione o atleta, pur attenendosi a quanto riportato e
descritto, incorresse in sanzioni o altro vi preghiamo di rivolgervi immediatamente alla
Segreteria Nazionale, info@asnwg.it (336-754895), che provvederà a mettervi in
contatto con il nostro Ufficio Legale. Sarà ns. cura informarvi in tempo utile
dell’entrata in vigore di tutte le sopra citate modifiche.
Il Direttivo Nazionale